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Con la sentenza n. 21287 del 18 settembre 2013, la Corte di cassazione (sezione tributaria civile) ha precisato quali sono le caratteristiche dell’immobile che comportano l’esclusione dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, previste dall’articolo 1, parte I, della tariffa allegata al T.U. n. 131/1986.

Per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, occorre fare riferimento – precisa la Cassazione – ai requisiti fissati dal D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969:

1) le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso” (art. 1);

2) le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali (art. 2);

3) le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati (art. 3);

4) le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq (art. 4);

5) le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta (art. 5);

6) le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) (art. 6);

7) le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione (art. 7);

8) anche se un’abitazione non ha almeno una delle caratteristiche di cui ai precedenti articoli da 1 a 7, essa è considerata di lusso se presenta oltre 4 caratteristiche tra quelle riportate nella tabella allegata al D.M. 2 agosto 1969 (art. 8).

OCCORRE PRECISARE LA ‘NON CALPESTABILITÀ’ DI ALCUNI AMBIENTI. In particolare, l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 qualifica come abitazioni di lusso (escluse dal beneficio fiscale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis), le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”.