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La collocazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola è ammessa, in linea generale, dall’art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Questa norma statale “prevale” sulla normativa urbanistica regionale escludente la realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola; la realizzazione di tali impianti risponde ad un interesse la cui rilevanza è stata consacrata dallo stesso legislatore nazionale, sulla base degli impegni internazionali assunti, con la norma” dell’articolo 12 del Dlgs 387/2003.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4755 del 26 settembre 2013, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dal proprietario e dall’affittuario di un fondo situato nelle vicinanze dell’area interessata dall’impianto fotovoltaico, la cui realizzazione è stata autorizzata con i provvedimenti impugnati.

Osservano i giudici del Consiglio di Stato, l’art. 12, settimo comma, del Dlgs n. 387/2003 “esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell’obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE”.