Risparmio Energetico, Progettazione, Sicurezza Cantieri, Servizi per l'Edilizia

Con la circolare n. 10/E del 14 maggio 2014, recante “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al Bonus Mobili –detrazione 50% – per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Viene infatti precisato che, in linea generale, gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, agevolati con il “bonus ristrutturazioni”, non danno diritto ulteriore detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato. Tuttavia, è fruibile anche il “bonus arredi”, nel caso in cui le misure di prevenzione siano inquadrabili come interventi di manutenzione ordinaria (solo se sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Per  quanto riguarda “Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabili mediante la loro espressa previsione nella lett. f) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR.

In linea generale, si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, che potrebbe anche non sussistere, basti pensare all’installazione di sensori, serrature, spioncini (cfr. la circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001 per un elenco esemplificativo delle misure). La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi, non consente di per sé di fruire dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Nell’ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta”.

Come si vede, l’Agenzia delle Entrate ha rimodulato la sua posizione rispetto al suo precedente pronunciamento contenuto nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013. Lì le Entrate hanno invece sostenuto che non appaiono riconducibili agli interventi agevolabili gli interventi relativi all’adozione di misure volte alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi (allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento etc…), così come anche i cosiddetti “mini-lavori”, come quelli finalizzati ad evitare infortuni domestici (es. il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano).