Con la sentenza n. 1985/2013 depositata il 27 settembre scorso, la sezione I del Tar Campania-Salerno ha annullato il provvedimento con il quale un Comune ha subordinato al possesso dell’autorizzazione condominiale l’efficacia dell’autorizzazione edilizia rilasciata per la realizzazione, sulla parete esterna dell’edificio, di una piccola canna fumaria.
Secondo i giudici amministrativi, la realizzazione di una canna fumaria costituisce un intervento riconducibile all’art. 1102 del Codice Civile, il quale consente le modificazioni apportate dal singolo condomino, senza necessità del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tese a trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compresa l’installazione sul muro di elementi ad esso estranei posti al servizio esclusivo della singola unità immobiliare, purché non precluda agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.
LA LEGITTIMITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE EDILIZIA NON PUÒ CONDIZIONARE I DIRITTI DEI TERZI. Pertanto la legittimità di un’autorizzazione edilizia non può comunque condizionare la regolazione dei rapporti tra parti private.
Di conseguenza non sussiste in capo all’amministrazione un obbligo generalizzato di verificare che non sussistano limiti di natura civilistica per la realizzazione di un’opera edilizia; tuttavia, la P.A. ha il potere-dovere di verificare in capo al richiedente un idoneo titolo di godimento sull’immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, al fine di accertare il requisito della sua legittimazione.