L’Ace (attestato di certificazione energetica) viene sostituito dall’APE, attestato di prestazione energetica che deve redatto da un tecnico accreditato sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e presentato per i nuovi edifici dal costruttore, per gli edifici esistenti, venduti o affittati, dal proprietario.
Senza l’Ape i contratti di vendita e locazione sono nulli.
Il certificato di prestazione energetica (APE) dovrà essere redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
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