L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per l’accatastamento delle unità collabenti (ruderi) attribuendo le caratteristiche a cui devono soddisfare le unità di categoria F/2, regolamentata dall’art. 3, comma 2 del decreto del Ministero delle Finanze n.28/1998.
Per applicare questa norma i ruderi in oggetto devono essere costruzioni con caratteristiche di notevole livello di degrado, tale da determinarne una incapacità reddituale temporalmente rilevante.
Per questo tipo di immobili c’è la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento dei dati catastali e possono essere iscritti al Catasto con l’indicazione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, senza alcuna rendita.
Per dichiarare una unità collabente nella categoria catastale F/2 è necessario che il professionista, predisponendo la dichiarazione, rediga anche una relazione sullo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla conservazione della costruzione e delle sue parti strutturali, documentate anche da immagini fotografiche. A questa va aggiunta l’autocertificazione dell’intestatario dichiarante che attesta l’assenza di servizi idrici, elettrici e del gas.
Nella nota viene inoltre precisato che in riferimento all’articolo 7 del decreto ministeriale n.28/1998 deve essere prodotta una autocertificazione che attesti l’assenza dell’allacciamento alla rete idrica, elettrica e gas.